Rientro dopo la sospensione delle lezioni in presenza
Presenza di 1 caso di positività nella classe.
misura sanitaria: Auto-sorveglianza
Gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo continueranno l‘attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.
Gli studenti non potranno né mangiare né bere in classe, ma solo a ricreazione all’aperto; in caso di pioggia la ricreazione verrà fatta nello spazio coperto antistante la palestra in modo che possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. È sospesa inoltre qualunque attività di scienze motorie preveda gioco di squadra.
Presenza di 2 casi positività nella classe, le misure previste si differenziano in funzione dello stato vaccinale:
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In caso si verifichino due o più casi di positività all’interno di una classe, la scuola dispone un periodo di sospensione delle lezioni in presenza per dieci giorni (parziale se due positivi in classe, totale se più di due positivi). Al termine di tale periodo, gli studenti possono rientrare in presenza presentando una documentazione diversa in base alla propria situazione vaccinale:
- studenti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: autocertificazione presente nel sito di Istituto.
- studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: tampone al termine dei 5 giorni
- per studenti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:
tampone al termine dei 10 giorni.
Nel caso in cui non fossero pervenute comunicazioni da parte del SISP in merito agli appuntamenti per i tamponi presso il Punto Covid, saranno accettati test effettuati presso farmacie o strutture private, purché svolti a partire dall’ultimo giorno di sospensione della presenza.
Il controllo della negatività al tampone sarà fatto in classe dalla dirigenza oppure da personale delegato. Nessun controllo è in carico ai docenti.
Gli studenti con positività al test molecolare o antigenico dovranno seguire le indicazioni e le tempistiche determinate delle autorità sanitarie o del Medico di Medicina Generale.
L’attività didattica in presenza riprende con le normali regole di prevenzione (uso continuo delle mascherine almeno chirurgiche, frequente disinfezione delle mani, rispetto delle norme di distanziamento ...).
In assenza di tampone lo studente deve osservare 14 giorni di isolamento dalla data di inizio della sospensione delle lezioni, e, se non sono comparsi sintomi, può rientrare consegnando in segreteria didattica autocertificazione.pdf . L’autocertificazione sarà conservata nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria
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In presenza di almeno 3 casi di positività nella classe.
misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Per gli studenti frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede la sospensione dell’attività in presenza, si applica la didattica a distanza (DAD) per dieci giorni.
Si fa presente che nel caso 2 (due studenti con positività) la scuola è autorizzata dal Decreto Legge 1 a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Infatti il decreto prevede “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo Ministero dell’Istruzione vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
In forza di ciò ogni studente che ne sia in possesso dovrà avere con sé il Certificato Verde COVID 19 - Green Pass Rafforzato completo. Non è sufficiente il codice QR.
Sono autorizzati al controllo i Referenti Covid della scuola o lo stesso dirigente scolastico.
Si veda il seguente schema della Regione Veneto.
Ultima revisione il 25-01-2022